Con sentenza del 26-03-2010, il Tar di Catania ha ordinato la sospensiva del provvedimento di esproprio della zona artigianale. Di seguito la sentenza.
N. 00400/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00446/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2010, proposto da: Salvatore Paolo Putrino e Vincenzo Russo, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via O. Scammacca, 23/C;
contro
il Comune di Maletto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Grazia Portale, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Borrello, 14;
nei confronti di
Oasi Agri Edil, Gresy Appalti Srl, Impresa Costruzioni Capizzo Vincenzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale R. di Lauria, 29;
e con l’intervento di
ad adiuvandum: Antonino Putrino, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via O. Scammacca, 23/C;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina n. 45 del giorno 11 febbraio 2010, con cui è stata disposta l’occupazione di urgenza di immobilità di proprietà dei ricorrenti;
– del provvedimento del 4 febbraio 2010 e della relativa nota di trasmissione redatta in pari data, nonché della nota n. 1757 del giorno 11 febbraio 2010;
– di ogni altro atto antecedente, susseguente e connesso, ivi comprese le delibere del Consiglio Comunale n. 15 del 16 marzo 2007 e n. 27 del 27 agosto 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Maletto, della Gresy Appalti Srl e della Impresa Costruzioni Capizzo Vincenzo;
Visto l’atto di intervento di Antonino Putrino;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso appare assistito da un fumus bonj iuris sufficiente a sorreggere il richiesto provvedimento di sospensione cautelare, in ragione delle seguenti circostanze:
– alla luce dell’articolo 6 del decreto 6 maggio 2004 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, pubblicato sulla GURS n. 25 del giorno 11 giugno 2004, con cui sono stati approvati il PRG, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del Comune di Maletto, i termini per l’espropriazione delle aree di cui si tratta sono scaduti in data 11 giugno 2009;
– la deliberazione n. 27 del 27 agosto 2009 del Consiglio Comunale di Maletto, peraltro intervenuta dopo la scadenza dei vincoli di cui al punto precedente, non costituisce variante di PRG (nel deliberato si legge «DELIBERA DI APPROVARE approvare la proposta (…) onde procedere successivamente all’iter dell’approvazione del P.R.G. …», e nella proposta si legge «…PROPONGONO al Consiglio comunale: 1) di fornire le opportune direttive al fine di predisporre la variante al P.R.G. …»);
– non risulta essere stato comunicato al ricorrente Russo Vincenzo la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla variante di PRG, con nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nell’ambito del quale è stata emanata la citata delibera 27/09;
– con la deliberazione del Consiglio Comunale di Maletto n. 15 del 16 marzo 2007 non appare essere stato adottato un piano per gli insediamenti produttivi, sia per la non chiara formulazione del deliberato, sia perché non risulta, a tenore della documentazione versata in atti, il compimento dell’iter previsto dalla LR Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, artt. 3, 12 e 18; conseguentemente, in disparte ogni considerazione sul disposto di cui all’art. 6 del citato decreto regionale 6 maggio 2004, non si può ipotizzare l’imposizione di vincoli decennali sulle aree ricomprese nella deliberazione n. 15, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale;
– dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla nota 1757 del giorno 11 febbraio 2010 dell’Area Tecnica del Comune di Maletto (all. 15 al ricorso) si evince che l’assegnazione dei lotti ad aziende richiedenti risulta, almeno per alcuni lotti, essere stata effettuata in violazione del Regolamento approvato con la citata delibera 15/07, in quanto effettuata senza previa predisposizione di bando e di conseguente graduatoria ed individuando, senza tener conto della procedura prevista, fra le imprese richiedenti l’assegnazione dei lotti, alcune assegnatarie, con esclusione di altre imprese (quanto meno SLP, Mineo Alessandro e Mazzeo Domenico Antonino), per le quali «…non si può dare corso all’istruttoria dell’istanza perché in atto tutti i lotti della zona D1 (resta solo il lotto destinato alla G.S. -4a) sono stati richiesti dalle seguenti ditte…» (nota 1757 citata); fra le ditte citate come richiedenti in tale nota 1757, almeno due (Oasi Agri Edil e Gresy Appalti) non figurano nella graduatoria a suo tempo predisposta (con Determinazione n. 275-2008 UTC del 30 ottobre 2008 – all. 6 al ricorso), e peraltro scaduta (ex art. 6 del Regolamento per l’assegnazione dei lotti) in data 30 ottobre 2009;
– le motivazioni citate nel corpo della determina n. 45 del giorno 11 febbraio 2010 non appaiono sufficienti a dare conto della urgenza, risolvendosi in una mera clausola di stile («…Visto che ricorrono ampiamente i presupposti per procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili in oggetto ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001…»);
Ritenuto che appare ricorrere il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, concretantesi nello spossessamento degli immobili cui potrebbe seguire l’alterazione irreversibile dello stato dei luoghi;
Ritenuto che per le spese della presente fase cautelare si potrà provvedere in sede di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. II interna), accoglie la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Spese al merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2010
IL SEGRETARIO